|
I MODULI DELLE DICHIARAZIONI |
|
 |
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà |
|
 |
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni |
Di seguito una serie di modelli pdf editabili
|
Dichiarazione sostitutiva di certificazione |
 |
|
Resa da chi non sa o non può firmare |
 |
|
Resa nell'interesse di
chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo |
 |
|
Cittadinanza |
 |
|
Decesso |
 |
|
Esistenza in vita |
 |
|
Godimento diritti civili
e politici |
 |
|
Iscrizione in albo o
elenchi |
 |
|
Nascita del figlio |
 |
|
Posizione militare |
 |
|
Residenza |
 |
|
Titolo di studio |
 |
|
Stato di famiglia n° 1
componente |
 |
|
Stato di famiglia n° 2
componente |
 |
|
Stato di famiglia n° 3
componente |
 |
|
Stato di famiglia n° 4
componente |
 |
|
Stato di famiglia n° 5
componente |
 |
|
|
Dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà |
 |
|
Resa da chi non sa o non
può firmare |
 |
|
Resa nell'interesse di
chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo |
 |
|
Istanza con contestuale
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà |
 |
|
Istanza con contestuale
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa da chi non sa o non può firmare |
 |
|
Istanza con contestuale
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
resa nell'interesse di
chi si trova in una situazione di impedimento temporaneo. |
 |
|
Di conformità
all'originale di copia |
 |
|
Guida alle autocertificazioni
Chi deve accettare
l'autocertificazione?
L'autocertificazione si applica nei confronti di:
- tutte le amministrazioni pubbliche, comprese Scuole, Università,
Motorizzazione Civile, Comuni.
- Privati (aziende, società, ecc) che gestiscono o hanno in
concessione servizi pubblici come trasporti, erogazione di energia,
servizio postale, reti telefoniche, ecc.(ad esempio Enel, Ferrovie
dello Stato, Poste Italiane).
Quando non si può ricorrere all 'autocertificazione ?
· per l'attività svolta dai notai essendo questi
ultimi qualificabili come esercenti una pubblica funzione
· nei rapporti con i Tribunali ai quali è necessario presentare i
certificati.
I gestori di servizi pubblici sono sempre obbligati ad accettare
le autocertificazioni?
I concessionari e i gestori di un pubblico servizio
possono trovarsi a svolgere sia attività connesse con la gestione
del servizio (nei rapporti con l'utenza), sia attività ulteriori di
natura privatistica per le quali sono da considerarsi in tutto e per
tutto come soggetti privati ad es. rapporti con i propri dipendenti
o con i fornitori. In questi casi non sono obbligati ad accettare
l'autocertificazione.
Le Poste Italiane sono obbligate ad accettare
l'autocertificazione per l'apertura di un conto corrente postale?
L'Ente Poste Italiane s.p.a. si caratterizza come
gestore di pubblico servizio solo per il servizio postale ed è
quindi tenuto ad accettare l' autocertificazione, ma non lo è quando
esplica attività di natura finanziaria assimilabile a quella
bancaria. L'apertura e la gestione di un conto corrente rientra in
tale tipologia di servizio.
Il cittadino è obbligato ad usare nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i privati gestori o concessionari di
pubblici servizi l 'autocertificazione?
Si. Il cittadino ha l'obbligo di
fare ricorso alle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e
di atto di notorietà.
II privati hanno l'obbligo di accettare l
'autocertificazione?
I privati possono accettare le dichiarazioni
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ma non ne hanno
l'obbligo.
La firma delle istanze e delle dichiarazioni sostitutive
dell'atto di notorietà rivolte ai privati deve essere autenticata?
Nel caso in cui i privati decidano di accettare
l'autocertificazione, per le dichiarazioni sostitutive di
certificazione non è mai prevista la firma autenticata. Per le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, invece, la firma
deve essere autenticata da un notaio, cancelliere, segretario
comunale o funzionario incaricato dal sindaco (art. 21 comma 2 DPR
445/2000).
I cittadini italiani e comunitari non
residenti in Italia possono usare le dichiarazioni sostitutive di
certificazione e di atto di notorietà?
Si poiché per i cittadini italiani e comunitari il
requisito per l'applicazione delle norme sull' autocertificazione è
la cittadinanza.
Pertanto le norme sulle dichiarazioni sostitutive si applicano
integralmente anche ai cittadini italiani e comunitari residenti
all'estero nei rapporti con le pubbliche amministrazioni italiane.
L'autocertiìcazione può essere utilizzata anche dai cittadini
extracomunitari?
Innanzitutto il cittadino extracomunitario deve
essere in possesso del permesso di soggiorno. Il cittadino
extracomunitario può dichiarare soltanto quei fatti, stati, qualità
personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici
(ad esempio, non potrebbe essere oggetto di dichiarazione
sostitutiva il possesso di un titolo di studio conseguito
all'estero). Sono comunque fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e regolamenti sulla disciplina
dell'immigrazione e la condizione dello straniero.
I cittadini extracomunitari possono
autocertificare il permesso di soggiorno?
No. Il permesso di soggiorno non può essere
autocertificato, ma deve essere esibito ai sensi dell'art. 6 del
DLgs 286/98.
Quando si ricorre alla dichiarazione sostitutiva di
certificazione e alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà?
All' autocertificazione si ricorre in tutti i casi
espressamente individuati dall'art. 46. In questi casi la
dichiarazione resa dall'interessato sostituisce un certificato o un
attestato rilasciato o detenuto da una Pubblica Amministrazione.
Al di fuori dei casi indicati dall'art. 46 è possibile ricorrere
alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che riguarda
tutti i fatti e qualità e condizioni personali che sono a diretta
conoscenza dell'interessato.
Le fatture giustificative di una spesa per
ottenere contributi da parte delle pubbliche amministrazioni possono
essere sostituite da dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà?
Le dichiarazioni sostitutive sono relative alle
certificazioni amministrative concernenti stati, fatti e qualità
personali. Poiché le fatture non rientrano in questa fattispecie ma
rappresentano un atto di altra natura, non è possibile presentare in
loro vece dichiarazioni sostitutive.
L'art. 19 del DPR 445/2000 stabilisce però che con dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà si può dichiarare di essere a
conoscenza che la copia di documenti fiscali, che devono
obbligatoriamente essere conservati da privati, è conforme
all'originale. Quindi anche per le fatture può essere seguita questa
procedura. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve
essere firmata davanti al dipendente addetto a ricevere la
documentazione, oppure inviata con allegata la fotocopia del
documento di identità di colui che sottoscrive.
Può una quietanza liberatoria essere oggetto di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà?
No, perché la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è una semplice "dichiarazione" di conoscenza e non può
riguardare anche fatti che contengano dichiarazioni di volontà.
Un dipendente può ricorrere alla dichiarazione
sostitutiva per attestare assenze dal lavoro per motivi di salute?
No, un dipendente che si assenta per malattia, sia
pure della durata di un solo giorno, non può ricorrere alla
dichiarazione sostitutiva per attestare la causa dell'assenza
stessa. L'art. 49 del DPR 445/2000 prevede, come noto, la non
sostituibilità dei certificati medici.
Si può ricorrere alla dichiarazione sostitutiva per attestare lo
stato di invalidità?
Ai sensi dell'art. 49 del DPR 445/2000 non possono
essere oggetto di dichiarazione sostitutiva i certificati medici e
sanitari.
Tuttavia, lo stato di invalidità riconosciuto dalla competente
autorità sanitaria, essendo un fatto a conoscenza dell'interessato,
può essere comprovato mediante la presentazione di una dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. Naturalmente deve trattarsi di uno
stato già accertato in precedenza dalle competenti autorità
sanitarie e risultante da idonea documentazione (es. libretto
sanitario) di cui l'interessato si limita a riprodurre la
conoscenza.
Si può autocertificare un certificato
catastale?
Si, il certificato catastale si può autocertificare
con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi
dell'art. 47 del DPR 445/2000. Ciò però non è possibile per la
planimetria catastale o per gli estratti di mappa che non sono
dichiarazioni di conoscenza.
Si può usare il documento di riconoscimento per sostituire
i certificati relativi ai dati in esso contenuti se uno o più dati
hanno subito modifiche?
L'esibizione del documento di identità consente di
sostituire i certificati relativi ai dati attestati nel documento
medesimo.
Nel caso in cui nel corso del periodo di validità del documento uno
dei dati riportati dovesse cambiare, l'interessato potrà comprovare
con l'esibizione del documento i dati rimasti invariati e con
dichiarazioni sostitutive di certificazioni quelli modificati.
Il cittadino può essere identificato attraverso
un documento di riconoscimento scaduto?
No per le norme relative alla materia della pubblica
sicurezza.
Oltre la carta d'identità, quali altri documenti possono essere
considerati "documenti di riconoscimento"?
Sono equipollenti alla carta di identità il
passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti
termici, il porto d'armi e comunque le altre tessere di
riconoscimento purchè munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente rilasciate da un' amministrazione dello Stato
(art. 35 del DPR 445/2000).
Alle istanze e alle dichiarazioni
sostitutive da inviare alle pubbliche amministrazioni e ai gestori
di servizi pubblici deve essere sempre allegata la fotocopia del
documento di identità?
Si, l'art. 38 del DPR n.445/2000 stabilisce che le
istanze e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà da
presentare a questi soggetti, se non vengono firmate davanti al
dipendente addetto, devono essere inviate allegando la fotocopia del
documento di identità. Quelle da presentare ai privati invece devono
avere la firma autenticata ai sensi dell'art. 21 (da parte del
notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente
comunale).
Le disposizioni del DPR 445/2000 hanno modificato la previgente
normativa in materia di imposta di bollo?
No. Il bollo continua ad essere pagato in tutti i
casi previsti dalla specifica normativa sull'imposta.
E' possibile inviare un'istanza o una
dichiarazione sostitutiva per via telematica?
Si, ma a condizione che siano sottoscritte mediante
la firma digitale o che il sottoscrivente sia identificato dal
sistema informativo con l'uso, quando troverà attuazione, della
carta di identità elettronica (art. 38 DPR 445/2000).
Fonte: sito web Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento
della Funzione Pubblica
[^]